L'autorizzazione all’immissione in commercio in circostanze eccezionali è una procedura legale destinata a facilitare l'accesso rapido dei pazienti ai medicinale sulla base di dati meno completi rispetto a quelli normalmente richiesti.
Le fasi pratiche generali di un'autorizzazione all’immissione in commercio sono descritte nelle sezioni “Procedura centralizzata per MTA” e “Dossier di richiesta di autorizzazione all’immissione in commercio” del sito EuroGCT.
1. Medicinale che possono beneficiare di un'autorizzazione all’immissione in commercio in circostanze eccezionali
I medicinali (inclusi i MTA) devono essere autorizzati dall'Unione Europea nell'ambito della procedura centralizzata, le cui fasi generali sono descritte nella voce “Procedura centralizzata per MTA”.
2. Criteri di ammissione dei medicinale /MTA alla procedura di autorizzazione all’immissione in commercio in circostanze eccezionali
Il richiedente di un'autorizzazione all’immissione in commercio in circostanze eccezionali deve dimostrare che non è in grado di fornire dati completi sull'efficacia e la sicurezza del farmaco in condizioni normali di utilizzo, per motivi oggettivi e verificabili, perché:
- le indicazioni a cui il prodotto in questione è destinato sono così rare che non è ragionevole aspettarsi che il richiedente fornisca prove complete, oppure
- nell'attuale stato delle conoscenze scientifiche non è possibile fornire informazioni complete, oppure
- la raccolta di tali informazioni sarebbe contraria ai principi etici generalmente accettati in medicina.
Allegato I, Parte II-6 della Direttiva 2001/83/CE (versione attuale con modifiche)
3. Obblighi specifici derivanti dall'autorizzazione all’immissione in commercio in circostanze eccezionali
Gli obblighi specifici e, se del caso, il calendario per la loro esecuzione sono chiaramente specificati nelle condizioni dell'autorizzazione all’immissione in commercio. Sono resi pubblici dall'EMA nel Rapporto Pubblico Europeo di Valutazione (EPAR).
In generale, queste condizioni specifiche sono procedure particolari da attuare da parte del richiedente, in particolare per quanto riguarda la sicurezza del farmaco, la notifica alle autorità competenti di qualsiasi incidente legato al suo utilizzo e le misure da adottare.
Più specificamente, queste condizioni possono includere i seguenti elementi:
- Il richiedente deve completare un programma di sperimentazioni definito nei tempi stabiliti dall'autorità competente, i cui risultati saranno utilizzati per una rivalutazione del rapporto beneficio/rischio,
- Il medicinale in questione deve essere dispensato solo su prescrizione medica e, se necessario, la sua somministrazione può essere autorizzata solo sotto controllo medico stretto, eventualmente in ospedale e, per un farmaco radiopharmaceutico, solo da una persona autorizzata,
- Il foglio illustrativo e tutte le informazioni mediche devono attirare l'attenzione del medico sul fatto che, sotto alcuni aspetti, specificamente indicati, non ci sono ancora informazioni sufficienti sul farmaco in questione.
Allegato I, Parte II-6 della Direttiva 2001/83/CE (versione attuale con modifiche)
4. Procedura di autorizzazione all’immissione in commercio in circostanze eccezionali
4.1 Dialogo precoce prima della presentazione
L'EMA raccomanda vivamente un dialogo precoce con l'EMA appena possibile durante lo sviluppo del farmaco.
Obiettivo: discutere con l'EMA, in particolare con i relatori del CHMP, del PRAC e del CAT, la giustificazione di una richiesta di autorizzazione all’immissione in commercio in circostanze eccezionali, in particolare l'incapacità di fornire dati completi.
Come?
- Via consulenze scientifiche (Scientific advices) del CHMP o assistenza ai protocolli scientifici per medicinale orfani. (Ulteriori informazioni sul sito web dell'EMA qui).
- Via una riunione di pre-presentazione: dopo aver creato un account EMA tramite il Portale di registrazione dell'EMA, il modulo ‘MAA pre-submission interactions form’ (disponibile nella sezione 2.9 sotto "references") deve essere compilato elettronicamente e inviato all'EMA, creando un ticket tramite il Service Desk dell'EMA, utilizzando l'opzione di domanda "Pre-Submission Phase Request", seguita dalla sotto-opzione "Pre-Submission Interactions". (Ulteriori informazioni sul sito web dell'EMA, qui nella sezione 2.9).
4.2 Presentazione di una richiesta
Quando?
- Sei a sette mesi prima della presentazione: per notificare all'EMA l'intenzione di presentare una richiesta di autorizzazione all’immissione in commercio e per includere una dichiarazione sull'opportunità di concedere un'autorizzazione in circostanze eccezionali.
Come procedere?
- Spuntare la casella 1.5.2 del modulo di richiesta e includere le giustificazioni corrispondenti sui motivi per una richiesta di autorizzazione in circostanze eccezionali nel modulo 1 del dossier, cioè la prova dell'incapacità di fornire dati non clinici o clinici completi sull'efficacia e la sicurezza del farmaco in condizioni normali di utilizzo, nonché l'elenco di questi dati, le giustificazioni della richiesta e le proposte di informazioni dettagliate sulle procedure/obblighi specifici da attuare.
4.3 Valutazione di una richiesta e concessione dell'autorizzazione all’immissione in commercio in circostanze eccezionali
Il relatore, il co-relatore e gli altri membri del CHMP e del CAT valuteranno la giustificazione e i dati presentati per un'autorizzazione in circostanze eccezionali per un MTA nell'ambito della valutazione complessiva del rapporto beneficio/rischio della richiesta di autorizzazione.
Spetta al CHMP, durante la valutazione, decidere infine il tipo di autorizzazione.
L'autorizzazione all’immissione in commercio in circostanze eccezionali di un MTA viene concessa dalla Commissione europea, sulla base della valutazione scientifica condotta dal CHMP e includendo il CAT all'interno dell'EMA.
Per ulteriori informazioni sulla procedura di autorizzazione in circostanze eccezionali, consulta le linee guida del CHMP: Guidelines on procedures for the granting of a marketing authorisation under exceptional circumstances, pursuant to article 14 (8) of Regulation (EC) N° 726/2004, ai sensi dell'articolo 14 (8) del Regolamento (CE) N° 726/2004, nonché la sezione 1.9 del sito web dell'EMA qui.
5. Validità e rivalutazione annuale dell'autorizzazione all’immissione in commercio in circostanze eccezionali
L'autorizzazione all’immissione in commercio in circostanze eccezionali viene concessa per un periodo di cinque anni.
Il suo mantenimento è legato alla rivalutazione annuale condotta dal CHMP sull'attuazione e sul rispetto da parte del richiedente delle condizioni specifiche e sull'impatto dei dati derivanti da queste condizioni sul rapporto beneficio/rischio del farmaco.
- Presentazione della richiesta di rivalutazione annuale:
- All'EMA,
- Alla data anniversaria della decisione della Commissione europea che ha concesso l'autorizzazione, con una flessibilità massima di +/- 2 mesi per sincronizzare la presentazione della rivalutazione con la presentazione dei dati relativi agli obblighi specifici,
- Una lettera di accompagnamento, informazioni sul farmaco e rapporti sul riepilogo degli obblighi specifici inizialmente concordati, i dati presentati e lo stato di avanzamento degli obblighi e il loro impatto sul rapporto beneficio/rischio globale del farmaco.
- Valutazione della rivalutazione annuale:
- Congiuntamente dal CAT e dal relatore del PRAC per gli MTA,
- Sulla base della conferma del rapporto beneficio/rischio, riguardo agli obblighi specifici contenuti nell'autorizzazione all’immissione in commercio, il loro stato di avanzamento e il loro impatto sul rapporto beneficio/rischio complessivo del farmaco,
- Il parere finale del CHMP deve essere emesso entro 90 giorni (se non sono richieste ulteriori informazioni) dalla ricezione di una richiesta di rivalutazione annuale conforme.
- Il calendario di rivalutazione annuale degli MTA è disponibile qui.
- Decisione sulla rivalutazione annuale:
- Il parere del CHMP specifica se l'autorizzazione all’immissione in commercio deve essere mantenuta, modificata o sospesa/revocata,
- Eccezionalmente, il CHMP può raccomandare di concedere un'autorizzazione all’immissione in commercio senza ulteriori obblighi specifici se tutti gli obblighi sono stati soddisfatti e se sono disponibili dati completi sull'efficacia e la sicurezza del farmaco,
- Il Rapporto Pubblico Europeo di Valutazione (EPAR) verrà rivisitato per riflettere le conclusioni del CHMP nell'ambito della procedura di rivalutazione annuale e, in caso di parere negativo, un documento di domande e risposte verrà pubblicato dall'Agenzia.
Per maggiori informazioni sulla rivalutazione annuale dell'autorizzazione all’immissione in commercio in circostanze eccezionali, consulta qui.
6. Rinnovo dell'autorizzazione all’immissione in commercio in circostanze eccezionali
Il rinnovo dell'autorizzazione all’immissione in commercio di un farmaco in circostanze eccezionali segue le stesse regole di un'autorizzazione standard: dopo cinque anni, l'autorizzazione è valida per un periodo illimitato, salvo che la Commissione decida, per motivi giustificati legati alla farmacovigilanza, di procedere a un nuovo rinnovo quinquennale. (Articolo 14 (1-3) del Regolamento (CE) N° 726/2004, versione attuale con modifiche)