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Classificazione delle terapie

Il primo passo riguardo agli aspetti normativi nello sviluppo delle terapie è definire il prodotto in fase di sviluppo, ossia la sua classificazione legale. Si tratta di un medicinale, di un dispositivo medico o di cellule o tessuti utilizzati per scopi terapeutici? Se si tratta di un medicinale, è un medicinale per terapie avanzate (MTA), un medicinale orfano e/o un medicinale per uso pediatrico? La classificazione legale determina il quadro normativo applicabile, ossia i requisiti successivi che il prodotto deve soddisfare e le relative procedure che portano alla commercializzazione, come l'autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per i medicinali per terapie avanzate (MTA). Vedere anche: Commercializzazione.

La legge (principalmente la normativa dell'Unione Europea, ma anche le leggi nazionali) fornisce definizioni legali per ciascun tipo di questi prodotti. Sono stati stabiliti diversi criteri per distinguere che tipo di terapia genica e cellulare viene sviluppato e, di conseguenza, quale insieme di regolamentazioni si applica sia per l'accesso al mercato che per le decisioni di rimborso. I principali criteri sono:

  • La scala dello sviluppo del prodotto:
    • Il prodotto è sviluppato a livello "industriale" o meno?
  • I gradi di manipolazione dei tessuti e delle cellule:
    • I tessuti e le cellule sono stati manipolati in modo sostanziale o meno?
    • I tessuti e le cellule sono utilizzati per le stesse funzioni essenziali nel ricevente come nel donatore?

Nonostante queste definizioni legali e criteri, rimane difficile sapere esattamente che tipo di terapia genica e cellulare viene sviluppata secondo la legge. Si consiglia agli sviluppatori di contattare i regolatori a livello nazionale o europeo e gli organismi di rimborso il prima possibile.

Il Comitato delle Terapie Avanzate (CAT) dell'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) è particolarmente coinvolto riguardo alla classificazione legale dei medicinali per terapie avanzate (MTA) nell'Unione Europea. In conformità con il regolamento UE (CE) n° 1394/2007 sugli MTA, l'EMA ha istituito la procedura di classificazione degli MTA per aiutare gli sviluppatori a chiarire se il loro prodotto sia un MTA o meno, e quale sia il quadro normativo applicabile. Il CAT dell'EMA emette raccomandazioni scientifiche basate sul fatto che il prodotto in questione soddisfi i criteri scientifici che definiscono gli MTA. Questi rapporti riassuntivi per gli MTA classificati con giustificazioni sono pubblicati nelle sintesi delle raccomandazioni scientifiche dell'EMA.

Gli MTA sono un tipo di terapia genica e cellulare, il cui sviluppo è particolarmente supportato dalla normativa dell'Unione Europea sia per gli obiettivi di salute pubblica (elevato livello di salute umana nell'UE) che per gli obiettivi economici (mercato interno e competitività). Esistono diverse vie normative per l'accesso dei pazienti alla terapia genica e cellulare, inclusi gli MTA. Gli MTA rientrano nel quadro normativo dei medicinali, in particolare dei medicinali biologici. Comprende quattro tipi di medicinali basati su geni, cellule o tessuti: medicinale per terapia genica, farmaci per laterapia con cellule somatiche, prodotto ingegnerizzato tessutale e MTA combinato. Secondo la normativa UE:

  • Il medicinale per terapia genica ha due caratteristiche distintive: “a) contiene una sostanza attiva che contiene a sua volta o consiste di un acido nucleico ricombinante usato sugli esseri umani o ad essi somministrato al fine di regolare, riparare, sostituire, aggiungere o eliminare una sequenza genetica; b) il suo effetto terapeutico, profilattico o diagnostico è direttamente collegato alla sequenza di acido nucleico ricombinante in esso contenuta o al prodotto dell'espressione genetica di tale sequenza. I medicinali di terapia genica non comprendono i vaccini contro le malattie infettive.” [Direttiva 2001/83/CE, Allegato I, Parte IV, che modifica la Direttiva della Commissione 2009/120/CE]
  • Il farmaci per la terapia con cellule somatiche è definito come un prodotto che “a) contiene o consiste di cellule o tessuti che sono stati sottoposti a una rilevante manipolazione così da alterare le caratteristiche biologiche, le funzioni fisiologiche o le proprietà strutturali in riferimento all'uso clinico proposto, oppure contiene o consiste di cellule o tessuti che non sono destinati a essere usati per le stesse funzioni essenziali nel ricevente e nel donatore; b) è presentato come atto a trattare, prevenire o diagnosticare una malattia mediante l'azione farmacologica, immunologica o metabolica delle sue cellule o dei suoi tessuti, oppure è usato sugli esseri umani o è loro somministrato a tal fine..” [Direttiva 2001/83/CE, Allegato I, Parte IV, che modifica la Direttiva della Commissione 2009/120/CE]
    • Nota: L'Allegato I del Regolamento (CE) n° 1394/2007 sugli MTA ha elencato una lista non esaustiva di manipolazioni non sostanziali: “taglio, macinazione, Sagomatura, centrifugazione, immersione in soluzioni antibiotiche o antimicrobiche, sterilizzazione, irradiazione, separazione, concentrazione o purificazione cellulare, filtrazione, liofilizzazione, congelamento, crioconservazione, vetrificazione..”
  • Il prodotto ingegnerizzato tessutale “ontiene o consiste di cellule o tessuti prodotti dall’inge gneria cellulare o tessutale, e ; è presentato come avente proprietà atte a rigenerare, riparare o sostituire un tessuto umano oppure viene utilizzato o somministrato ad esseri umani a tal fine.” [Articolo 2(1)(b) del Regolamento (CE) n° 1394/2007]
  • Il prodotto medicinale per terapia avanzata combinato è un medicinale per terapia genica, un un farmaco per la terapia con cellule somatiche un prodotto ingegnerizzato tessutale associato a un dispositivo medico. Deve “devono contenere, come parte integrante del prodotto, uno o più dispositivi medici o uno o più dispositivi medici impiantabili attivi e ; la loro parte cellulare o tessutale deve contenere cellule o tessuti vitali, o la loro parte cellulare o tessutale che contiene cellule o tessuti non vitali deve essere capace di agire sul corpo umano con un’azione che possa considerarsi primaria rispetto a quella dei dispositivi in questione.” [Articolo 2(1)(d) del Regolamento (CE) n° 1394/2007] 

In questa sezione, forniremo informazioni riguardo alle diverse classificazioni legali della terapia genica e cellulare e ai percorsi successivi verso la clinica.
 

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